[1]ARTICOLO VI.

[2]1. Il presente Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che l'hanno ratificato, accettato o approvato o che vi hanno aderito, il novantesimo giorno successivo alla data in cui le seguenti condizioni sono state adempiute:

  • a)che almeno otto Stati abbiano depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale; e
  • b)che il Segretario generale sia stato informato, conformemente all'articolo 39 della Convenzione, che le persone che in detti Stati sarebbero tenute a contribuire al Fondo in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione abbiano ricevuto nel corso dell'anno civile precedente almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi dando luogo al contributo. 2. Tuttavia, il presente Protocollo non puo' entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. 3. Per ciascuno degli Stati che ratificano, accettano, approvano il presente Protocollo, o vi aderiscono in seguito, esso entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito da parte di detto Stato dello strumento adeguato.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;39~artvi · fonte su Normattiva