1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sara' soggetto a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Il Protocollo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. 3. Entrera' in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che lo ratifichera', lo accettera' o lo approvera' successivamente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 4. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non puo' ratificare, accettare od approvare il presente Protocollo senza avere contemporaneamente o preventivamente ratificato la Convenzione.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;755~art6 · fonte su Normattiva