[1]ARTICOLO VII.

[2]1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da una qualsiasi delle Parti in qualunque momento, a partire dalla data in cui il Protocollo entra in vigore nei confronti di detta Parte. 2. La denuncia si effettua con il deposito di uno strumento presso il Segretario generale. 3. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale o allo scadere di un periodo piu' lungo che potra' essere specificato in detto strumento.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;39~artvii · fonte su Normattiva