[1]ARTICOLO IX. (Lingue)

[2]Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo essendo ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l'originale firmato, traduzioni ufficiali nelle lingue araba, tedesca, italiana e giapponese.

[3]IN FEDE DI QUANTO SOPRA i sottoscritti, debitamente a cio' autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

[4]FATTO A LONDRA il 17 febbraio 1978.

[5]............(firme omesse)............

[6]-------------------------

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;438~artix · fonte su Normattiva