[1]ARTICOLO VIII. (Lingue).
[2]Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle lingue cinese, inglese, francese e spagnola, ogni testo essendo ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l'originale firmato, traduzioni ufficiali nella lingua araba, tedesca e italiana.
[3]IN FEDE DI QUANTO SOPRA i sottoscritti, debitamente a cio' autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo
[4]FATTO A LONDRA il 17 febbraio 1978.
[5]............(firme omesse)............
Testo vigente dal 15 luglio 1982
