[1]ARTICOLO VIII. (Lingue).

[2]Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle lingue cinese, inglese, francese e spagnola, ogni testo essendo ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l'originale firmato, traduzioni ufficiali nella lingua araba, tedesca e italiana.

[3]IN FEDE DI QUANTO SOPRA i sottoscritti, debitamente a cio' autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo

[4]FATTO A LONDRA il 17 febbraio 1978.

[5]............(firme omesse)............

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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