[1]Articolo XIII Lingue

[2]La presente Convenzione e' stata fatta in un solo esemplare in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Sono state fatte delle traduzioni ufficiali della presente Convenzione nelle lingue araba, italiana e tedesca che sono depositate con la copia originale munita delle firme.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno apposto le loro firme alla presente Convenzione.

[4]FATTO a Londra il primo novembre millenovecentosettantaquattro.

[5](Seguono le firme).

Testo vigente dal 12 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;313~artxiii · fonte su Normattiva