[1]Articolo XIII Lingue
[2]La presente Convenzione e' stata fatta in un solo esemplare in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Sono state fatte delle traduzioni ufficiali della presente Convenzione nelle lingue araba, italiana e tedesca che sono depositate con la copia originale munita delle firme.
[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno apposto le loro firme alla presente Convenzione.
[4]FATTO a Londra il primo novembre millenovecentosettantaquattro.
[5](Seguono le firme).
Testo vigente dal 12 luglio 1980
