[1]ARTICOLO VII. (Depositario).

[2]1. - Il presente Protocollo sara' depositato presso la Segreteria generale dell'Organizzazione (da qui in avanti indicata come "il Depositario"). 2. - Il Depositario deve: (a) informare tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito su: (i) ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, insieme con la relativa data; (ii) data di entrata in vigore del presente Protocollo; (iii) deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo insieme con la data in cui esso e' stato ricevuto e la data alla quale la denuncia ha effetto; (b) trasmettere copie autentiche legalizzate del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo od hanno ad esso aderito. 3. - Appena il presente Protocollo entrera' in vigore, una copia autentica legalizzata di esso sara' trasmessa dal Depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;438~artvii · fonte su Normattiva