[1]1. Il presente Protocollo sara' depositato presso il Segretario Generale (di seguito denominato come "Depositario".

[2]2. Il Depositario:

  • a)informera' gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito riguardo a: (i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonche' della loro data; (ii) la data di entrata in vigore del presente Protocollo; e (iii) il deposito di qualsiasi strumento di denuncia del presente Protocollo, insieme alla data in cui e' stato ricevuto ed alla data in cui la denuncia ha effetto; e
  • b)trasmettera' copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito.

[3]3. Non appena il presente Protocollo entra in vigore, una copia certificata conforme dello stesso sara' trasmessa dal Depositano al Segretariato delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformita' all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;57~protocollo-art8 · fonte su Normattiva