1 Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario Generale. 2 Oltre alle funzioni specificate agli articoli 10.5, 16.5, 21.4, 22.5 e 26.5, il Segretario Generale: .1 Informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito: .1 di ogni nuova firma o di ogni nuovo strumento di ratifica, di accettazione,di approvazione o di adesione e della data di questa firma o di questo deposito; .2 della data di entrata in vigore del presente Protocollo; e .3 del deposito di ogni strumento di ritiro, della data in cui tale strumento e' stato ricevuto e della data in cui il ritiro ha effetto .2. trasmette copie certificate, conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito. 3 A decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario Generale ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-art28 · fonte su Normattiva