[1]Articolo IX
[2]L'Articolo 10 della Convenzione e' sostituito come segue:
[3]"Articolo 10
[4]Per i provvedimenti adottati conformemente alla presente Convenzione, ne' il comandante dell'aeromobile ne' un altro membro dell'equipaggio, un passeggero, un addetto alla sicurezza di bordo, il proprietario o l'operatore dell'aeromobile, o altra persona per conto della quale e' stato operato il volo, possono essere ritenuti responsabili in una procedura intentata in ragione del pregiudizio subito dalla persona nei cui confronti sono state adottate le misure."
Testo vigente dal 10 aprile 2026
