[1]Articolo XII

[2]L'Articolo 17 della Convenzione e' sostituito come segue:

[3]"Articolo 17

[4]1. Gli Stati contraenti, nell'adottare provvedimenti finalizzati alle indagini o all'arresto o nell'esercitare in qualunque altro modo la propria giurisdizione in relazione a infrazioni commesse a bordo di un aeromobile, tengono in debito conto la sicurezza e gli ulteriori interessi della navigazione aerea, evitando indebiti ritardi dell'aeromobile, dei passeggeri, dei membri dell'equipaggio o del carico. 2. Ogni Stato contraente, nell'ottemperare ai propri obblighi o nell'esercitare un potere discrezionale consentito ai sensi della presente Convenzione, agisce nel rispetto degli obblighi e delle responsabilita' degli Stati sanciti dal diritto internazionale. In questo senso ciascuno Stato contraente rispetta i principi del giusto processo e dell'equo trattamento."

Testo vigente dal 10 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-01;46~allegato-artxii · fonte su Normattiva