[1]Articolo X

[2]Quanto segue viene aggiunto come Articolo 15 bis della Convenzione.

[3]"Articolo 15 bis

[4]1. Ciascuno Stato contraente e' incoraggiato ad adottare le misure necessarie ad avviare gli opportuni procedimenti penali, amministrativi o altre azioni legali contro chiunque commetta a bordo di un aeromobile un'infrazione o un atto, come descritti all'articolo 1, paragrafo 1, e in particolare:

  • a)aggressione fisica o minaccia di aggressione contro un membro dell'equipaggio; oppure
  • b)rifiuto di obbedire ad un ordine legittimo impartito dal comandante dell'aeromobile, o in suo nome e per conto, allo scopo di garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni che si trovano a bordo. 2. Nulla di quanto disposto dalla presente Convenzione pregiudica il diritto di ciascuno Stato contraente di introdurre o mantenere nella propria legislazione nazionale idonee misure volte a sanzionare atti indisciplinati o di disturbo commessi a bordo."

Testo vigente dal 10 aprile 2026

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