[1]Articolo VIII
[2]L'Articolo 9 della Convenzione viene sostituito come segue:
[3]"Articolo 9
[4]1. Qualora il comandante dell'aeromobile abbia fondati motivi di ritenere che una persona abbia compiuto a bordo dell'aeromobile un atto che egli ritiene costituire una grave infrazione, puo' consegnare tale persona alle autorita' competenti di qualsiasi Stato contraente nel cui territorio atterri l'aeromobile. 2. Il comandante dell'aeromobile che abbia a bordo una persona che intende consegnare ai sensi del precedente paragrafo deve, senza indugio e, se possibile, prima di atterrare nel territorio di uno Stato Contraente, notificare alle autorita' di tale Stato l'intenzione di consegnare tale persona e le motivazioni della decisione. 3 Il comandante dell'aeromobile fornisce alle autorita' alle quali viene consegnata la persona sospettata di aver commesso un'infrazione ai sensi del presente articolo, le prove e le informazioni che sono legittimamente in suo possesso."
Testo vigente dal 10 aprile 2026
