[1]Articolo XI
[2]L'Articolo 16, paragrafo 1 della Convenzione viene sostituito come segue:
[3]"Articolo 16
[4]1. Le infrazioni commesse a bordo di un aeromobile sono considerate, ai fini dell'estradizione tra Stati contraenti, essere commesse sia nel luogo in cui sono state effettivamente commesse che nel territorio degli Stati contraenti i quali devono stabilire la propria competenza giurisdizionale ai sensi dei paragrafi 2 e 2 bis dell'articolo 3."
Testo vigente dal 10 aprile 2026
