[1]Articolo XI

[2]L'Articolo 16, paragrafo 1 della Convenzione viene sostituito come segue:

[3]"Articolo 16

[4]1. Le infrazioni commesse a bordo di un aeromobile sono considerate, ai fini dell'estradizione tra Stati contraenti, essere commesse sia nel luogo in cui sono state effettivamente commesse che nel territorio degli Stati contraenti i quali devono stabilire la propria competenza giurisdizionale ai sensi dei paragrafi 2 e 2 bis dell'articolo 3."

Testo vigente dal 10 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;46~allegato-artxi · fonte su Normattiva