[1]ARTICOLO VI. (Ratifica, accettazione, approvazione o conclusione).

[2]Il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione od alla conclusione di ciascuna delle parti firmatarie, in conformita' delle loro procedure costituzionali od istituzionali, con la riserva che ciascuna di esse rettifichi, accetti, approvi o concluda anche il Protocollo sulla nuova proroga della Convenzione relativa al commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il 18 giugno 1975 al piu' tardi, essendo inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare puo' concedere una o piu' proroghe ad ogni firmatario che non avra' a tale data depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di conclusione.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1003~protocollo-artvi · fonte su Normattiva