[1]ARTICOLO VI. (Ratifica, accettazione, approvazione o conclusione).

[2]Il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione od alla conclusione di ciascuna delle parti firmatarie in conformita' delle loro procedure costituzionali od istituzionali, con la riserva che ciascuna di esse ratifichi, accetti, approvi o concluda anche il Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione relativa al commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il 23 giugno 1978 al piu' tardi, essendo inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare puo' concedere una o piu' proroghe del termine ad ogni firmatario che non avra' a tale data depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.

Testo vigente dal 19 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;342~protocollo-artvi · fonte su Normattiva