[1]ARTICOLO VI. (Ratifica, accettazione, approvazione e conclusione).
[2]Il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione od alla conclusione di ciascuna delle parti firmatarie, in conformita' delle loro procedure costituzionali od istituzionali, con la riserva che ciascuna di esse ratifichi, accetti, approvi o concluda anche il Protocollo di proroga della Convenzione relativa al commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno, depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il 18 giugno 1974 al piu' tardi, essendo inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare puo' concedere una o piu' proroghe ad ogni firmatario che non avra' a tale data depositato il proprio strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di conclusione.
Testo vigente dal 13 ottobre 1977
