[1]ARTICOLO VI. (Ratifica, accettazione, approvazione e conclusione).

[2]Il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione od alla conclusione di ciascuna delle parti firmatarie, in conformita' delle loro procedure costituzionali od istituzionali, con la riserva che ciascuna di esse ratifichi, accetti, approvi o concluda anche il Protocollo di proroga della Convenzione relativa al commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno, depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il 18 giugno 1974 al piu' tardi, essendo inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare puo' concedere una o piu' proroghe ad ogni firmatario che non avra' a tale data depositato il proprio strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di conclusione.

Testo vigente dal 13 ottobre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;741~protocollo-artvi · fonte su Normattiva