Art. 6 (Protocollo) — Ratifica, accettazione, approvazione o conclusione
Il presente Protocollo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione od alla conclusione di ciascuno dei Governi firmatari in conformita' delle procedure costituzionali od istituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di - approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, al piu' tardi il 18 giugno 1975, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio puo' concedere una o piu' proroghe del termine a qualsiasi Governo firmatario che a tale data non avra' depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
