Art. 3 (Protocollo) — Definizione
Qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, del Governo" oppure dei "Governi" e' ritenuta valida anche per la Comunita' economica europea (denominata piu' avanti "la Comunita'"). Ne risulta che qualsiasi menzione, nel presente Protocollo della "firma" o del "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione" o di uno "strumento di adesione o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un Governo, e', nel caso della Comunita', ritenuta valida anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria nel nome della Comunita' da parte della sua autorita' competente, nonche' per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunita' per la conclusione di un accordo internazionale.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
