Qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, di un "governo" o di "governi" vale anche per la Comunita' economica europea (in appresso denominata "la Comunita'"). Pertanto, qualsiasi menzione nel presente Protocollo della "firma" o del "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione" o di uno strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un governo, vale, nel caso della Comunita', anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a norme della Comunita' da parte della sua autorita' competente, nonche', per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunita' per la conclusione di un accordo internazionale.

Testo vigente dal 13 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;912~protocollo-art3 · fonte su Normattiva