Art. 3 (Protocollo) — Definizione
Qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, del "Governo" oppure dei "Governi", e' ritenuta valida anche per la Comunita' economica europea (denominata piu' avanti "la Comunita'"). Ne consegue che qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, della "firma" o del "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un Governo e', nel caso della Comunita', ritenuta valida anche per, la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della Comunita' da parte della sua autorita' competente nonche' per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunita' per la conclusione di un accordo internazionale.
Testo vigente dal 19 luglio 1980
