[1]1. Il presente Protocollo viene firmato in un unico esemplare originale, in lingua inglese e francese, che viene depositato presso il Direttore Generale. 2. Testi ufficiali vengono stabiliti dal Direttore Generale, dopo consultazione dei governi interessati, nelle altre lingue che verranno indicate dall'Assemblea dell'Aja. 3. Il presente Protocollo rimane aperto alla firma fino al 1 dicembre 1975. 4. Il Direttore Generale certifica e trasmette due copie del presente Protocollo ai Governi di tutti gli Stati parti alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e, su richiesta, al Governo di ogni altro Stato. 5. Il Direttore Generale fa registrare il presente Protocollo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. Il Direttore Generale notifica ai Governi di tutti gli Stati parti alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale le firme, il deposito di strumenti di ratifica o di adesione, l'entrata in vigore del presente Protocollo e provvede a tutte le altre notificazioni pertinenti.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

[3]FATTO a Ginevra, il ventinove agosto millenovecentosettantacinque. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;37~art12 · fonte su Normattiva