Art. 12 — Firma, lingue, funzioni di depositario
[1]1. Il presente Protocollo viene firmato in un unico esemplare originale, in lingua inglese e francese, che viene depositato presso il Direttore Generale. 2. Testi ufficiali vengono stabiliti dal Direttore Generale, dopo consultazione dei governi interessati, nelle altre lingue che verranno indicate dall'Assemblea dell'Aja. 3. Il presente Protocollo rimane aperto alla firma fino al 1 dicembre 1975. 4. Il Direttore Generale certifica e trasmette due copie del presente Protocollo ai Governi di tutti gli Stati parti alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e, su richiesta, al Governo di ogni altro Stato. 5. Il Direttore Generale fa registrare il presente Protocollo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. Il Direttore Generale notifica ai Governi di tutti gli Stati parti alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale le firme, il deposito di strumenti di ratifica o di adesione, l'entrata in vigore del presente Protocollo e provvede a tutte le altre notificazioni pertinenti.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
[3]FATTO a Ginevra, il ventinove agosto millenovecentosettantacinque. (Seguono le firme).
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
