1. I privilegi, le esenzioni e le immunita' di cui al presente Protocollo non sono accordati a beneficio personale dei singoli, ma ai fini dello svolgimento efficace delle loro funzioni ufficiali. 2. Qualora, secondo il parere delle Autorita' qui di seguito elencate, i privilegi e le immunita' possano ostacolare il corso della giustizia, e in tutti i casi in cui sia possibile derogarvi, senza recare pregiudizio agli scopi per i quali sono stati concessi, dette Autorita' hanno il diritto e il dovere di annullare tali privilegi ed immunita':

  • a)le Parti al Protocollo, nei confronti dei propri Rappresentanti e dei rappresentanti dei loro Firmatari;
  • b)il Consiglio, nei confronti del Direttore Generale dell'INMARSAT;
  • c)il Direttore Generale dell'INMARSAT, nei confronti dei membri del personale e degli esperti;
  • d)l'Assemblea, convocata se necessario in sessione straordinaria, nei confronti della INMARSAT.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;294~protocollo-art13 · fonte su Normattiva