• 1)I privilegi e le immunita' di cui al presente Protocollo sono accordate alle persone che ne beneficiano non ai fini del loro vantaggio personale, ma al fine di consentir loro di assolvere con efficacia alle loro funzioni ufficiali.
  • 2)Qualora i privilegi ed immunita' siano di natura tale da ostacolare l'azione della giustizia ed in ogni caso possano essere aboliti senza pregiudicare i fini per i quali sono stati accordati, le autorita' qui di seguito menzionate hanno il diritto ed il dovere di abolire detti privilegi ed immunita':
  • a)le Parti del Protocollo, nei riguardi dei loro rappresentanti e dei rappresentanti dei loro Firmatari;
  • b)l'Assemblea delle Parti di EUTELSAT, se del caso convocata in sessione straordinaria, per quanto riguarda EUTELSAT;
  • c)il Consiglio dei Firmatari di EUTELSAT, per quanto riguarda il Direttore Generale:
  • d)il Direttore generale, per quanto riguarda i membri del personale e gli esperti.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177~protocollo-art14 · fonte su Normattiva