Generale 1. In aggiunta ai privilegi e alle immunita' previsti per i membri del personale ai sensi dell'Art. 7. Il Direttore Generale beneficera':

  • a)dell'immunita' dall'arresto e dalla detenzione;
  • b)dell'immunita' da procedimenti giudiziari ed esecutivi civili ed amministrativi di cui beneficiano gli agenti diplomatici, tranne che in caso di danni causati da una autovettura o altro mezzo di trasporto di sua proprieta' o da lui condotto;
  • c)della piena immunita' da procedimenti penali, tranne che in caso di un'infrazione al Codice Stradale causato da una autovettura o altri mezzi di trasporto di sua proprieta' o da questi condotto, subordinatamente al comma a) di cui sopra. 2. Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti le immunita' di cui al presente Articolo.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;294~protocollo-art8 · fonte su Normattiva