Adesione al protocollo sui privilegi e le immunita' dell'INMARSAT (Organizzazione internazionale satelliti marittimi)
Art. 9 (Protocollo)
delle Parti 1. I Rappresentanti delle Parti al Protocollo e i Rappresentanti della Parte ospitante la Sede dell'Organizzazione beneficeranno, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi verso e dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunita':
- a)l'immunita' da ogni forma di arresto o detenzione in attesa di giudizio;
- b)l'immunita' da procedimenti giudiziari, anche dopo la conclusione della loro missione, per quanto concerne gli atti, incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; non e' tuttavia prevista alcuna immunita' nel caso di un'infrazione al Codice Stradale commessa da un Rappresentante, o in caso di un danno causato da un autovettura o da altri mezzi di sua proprieta' o da questi condotti;
- c)l'inviolabilita' per tutti i loro documenti ufficiali;
- d)l'esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
- e)lo stesso trattamento in materia di controllo valutario e dei cambi, che viene accordato ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
- f)lo stesso trattamento in materia di dogane, relativamente al loro bagaglio personale, di quello accordato ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea; 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi Rappresentanti. Inoltre, le disposizioni dei paragrafi a), d), e) e f) del paragrafo 1 non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi cittadini o residenti permanenti.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
