Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT)
Art. 3 (Protocollo)
' della giurisdizione e dell'esecuzione giudiziaria nei confronti di EUTELSAT
- 1)Nell'esercizio delle sue attivita' ufficiali, EUTELSAT gode dell'immunita' dalla giurisdizione, tranne nei casi seguenti:
- a)qualora il Direttore Generale rinunci espressamente a detta immunita' in un caso particolare;
- b)nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo o ogni altro mezzo di trasporto appartenente a EUTELSAT o circolante per suo conto, o nel caso di infrazioni, al codice stradale concernenti il veicolo o il predetto mezzo di trasporto;
- c)per quanto riguarda il sequestro, in esecuzione di una decisione giurisdizionale inappellabile, degli stipendi e degli emolumenti, ivi comprese le pensioni, dovute da EUTELSAT ad un membro o ad un ex-membro del personale;
- d)nel caso di un contro-ricorso direttamente collegato ad un'azione giudiziaria intentata da EUTELSAT;
- e)nel caso dell'esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell'articolo XX della Convenzione o dell'articolo 20 dell'Accordo di utilizzazione.
- 2)Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), nessuna azione relativa ai diritti ed obblighi in virtu' della Convenzione o dell'Accordo di utilizzazione puo' essere intentata contro EUTELSAT nei Tribunali delle Parti al presente Protocollo da parti alla Convenzione, da Firmatari o da persone agenti per loro conto, o che facciano valere diritti ceduti da questi ultimi:
- 3)a) Il settore spaziale di EUTELSAT ovunque si trovi e chiunque ne sia il detentore, e' esente da qualsiasi perquisizione, costrizione requisizione, pignoramento, confisca, espropriazione, sequestro o ogni altra forma di esecuzione sotto forma di decisione esecutiva, amministrativa o giudiziaria;
- b)Tutti gli altri beni di EUTELSAT, ovunque si trovino e chinque sia il loro detentore, beneficiano delle immunita' enunciate al capoverso a) del paragrafo 3) tranne nei casi di:
- i)un pignoramento o una esecuzione effettuata in applicazione di una decisione giurisdizionale inappellabile pronunciata nell'ambito di qualsiasi azione intentata contro EUTELSAT in applicazione del paragrafo 1);
- ii)ogni provvedimento preso in conformita' alla legislazione dello Stato interessato qualora sia temporaneamente necessario per la prevenzione degli incidenti che possono coinvolgere autoveicoli o altri mezzi di trasporto appartenenti a EUTELSAT o cicolanti per suo conto, nonche' per l'inchiesta concernente i predetti incidenti;
- iii)una espropriazione di beni immobili per causa di utilita' pubblica, fatto salvo il sollecito pagamento di un equo indennizzo, sempre che la predetta espropriazione non pregiudichi le funzioni e le attivita' di EUTELSAT.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
