' della giurisdizione e dell'esecuzione giudiziaria nei confronti di EUTELSAT

  • 1)Nell'esercizio delle sue attivita' ufficiali, EUTELSAT gode dell'immunita' dalla giurisdizione, tranne nei casi seguenti:
  • a)qualora il Direttore Generale rinunci espressamente a detta immunita' in un caso particolare;
  • b)nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo o ogni altro mezzo di trasporto appartenente a EUTELSAT o circolante per suo conto, o nel caso di infrazioni, al codice stradale concernenti il veicolo o il predetto mezzo di trasporto;
  • c)per quanto riguarda il sequestro, in esecuzione di una decisione giurisdizionale inappellabile, degli stipendi e degli emolumenti, ivi comprese le pensioni, dovute da EUTELSAT ad un membro o ad un ex-membro del personale;
  • d)nel caso di un contro-ricorso direttamente collegato ad un'azione giudiziaria intentata da EUTELSAT;
  • e)nel caso dell'esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell'articolo XX della Convenzione o dell'articolo 20 dell'Accordo di utilizzazione.
  • 2)Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), nessuna azione relativa ai diritti ed obblighi in virtu' della Convenzione o dell'Accordo di utilizzazione puo' essere intentata contro EUTELSAT nei Tribunali delle Parti al presente Protocollo da parti alla Convenzione, da Firmatari o da persone agenti per loro conto, o che facciano valere diritti ceduti da questi ultimi:
  • 3)a) Il settore spaziale di EUTELSAT ovunque si trovi e chiunque ne sia il detentore, e' esente da qualsiasi perquisizione, costrizione requisizione, pignoramento, confisca, espropriazione, sequestro o ogni altra forma di esecuzione sotto forma di decisione esecutiva, amministrativa o giudiziaria;
  • b)Tutti gli altri beni di EUTELSAT, ovunque si trovino e chinque sia il loro detentore, beneficiano delle immunita' enunciate al capoverso a) del paragrafo 3) tranne nei casi di:
  • i)un pignoramento o una esecuzione effettuata in applicazione di una decisione giurisdizionale inappellabile pronunciata nell'ambito di qualsiasi azione intentata contro EUTELSAT in applicazione del paragrafo 1);
  • ii)ogni provvedimento preso in conformita' alla legislazione dello Stato interessato qualora sia temporaneamente necessario per la prevenzione degli incidenti che possono coinvolgere autoveicoli o altri mezzi di trasporto appartenenti a EUTELSAT o cicolanti per suo conto, nonche' per l'inchiesta concernente i predetti incidenti;
  • iii)una espropriazione di beni immobili per causa di utilita' pubblica, fatto salvo il sollecito pagamento di un equo indennizzo, sempre che la predetta espropriazione non pregiudichi le funzioni e le attivita' di EUTELSAT.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177~protocollo-art3 · fonte su Normattiva