[1]ARTICOLO III.

[2]1. Allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale nel campo della ricerca scientifica nell'Antartide, come previsto dall'articolo II del presente Trattato, le Parti Contraenti convengono che, nella piu' larga misura possibile ed attuabile:

  • a)vengano scambiate informazioni relative a piani per attuare programmi scientifici nell'Antartide al fine di permettere la massima economia ed efficienza delle operazioni;
  • b)venga scambiato il personale scientifico nell'Antartide fra spedizioni e stazioni;
  • c)vengano scambiati e resi liberamente disponibili le osservazioni scientifiche ed i risultati ottenuti nell'Antartide. 2. Nell'applicazione del presente articolo, verra' dato ogni incoraggiamento alla creazione di relazioni di lavoro cooperative con le agenzie specializzate delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni internazionali che abbiano interessi scientifici o tecnici nell'Antartide.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;963~artiii · fonte su Normattiva