Art. viii
[1]ARTICOLO VIII.
[2]1. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle proprie funzioni in base al presente Trattato, e senza pregiudicare le rispettive posizioni delle Parti Contraenti relative alla giurisdizione su tutte le altre persone nell'Antartide, gli osservatori designati in base al paragrafo 1 dell'articolo VII ed il personale scientifico scambiato in base al sottoparagrafo 1-(b) dell'articolo III del Trattato, nonche' i membri del personale che accompagnino tali persone, saranno soggetti unicamente alla giurisdizione della Parte Contraente della quale essi sono cittadini per tutti gli atti od omissioni che si siano verificati mentre essi si trovano nell'Antartide allo scopo di esercitare le proprie funzioni. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, e in attesa dell'adozione di misure in esecuzione del sottoparagrafo 1-(e) dell'articolo IX, le Parti Contraenti interessate in ogni caso di controversia relativamente all'esercizio della giurisdizione nell'Antartide dovranno immediatamente consultarsi al fine di raggiungere una soluzione accettabile da tutte.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
