[1]ARTICOLO IV.

[2]1. Nessuna disposizione del presente Trattato dovra' essere interpretata come:

  • a)una rinuncia da parte di ogni Parte Contraente a diritti fatti valere precedentemente od a rivendicazioni alla sovranita' territoriale nell'Antartide;
  • b)una rinuncia o diminuzione da parte di ogni Parte Contraente ad ogni base di rivendicazione alla sovranita' territoriale nell'Antartide che essa possa avere sia quale risultato delle proprie attivita' o di quelle dei propri cittadini nell'Antartide, o altrimenti;
  • c)pregiudizievole alla posizione di ogni Parte Contraente per quanto attiene al proprio riconoscimento o mancato riconoscimento del diritto di ogni altro Stato o rivendicazione o base di rivendicazione alla sovranita' territoriale nell'Antartide. 2. Nessun atto od attivita' che abbia luogo mentre il presente Trattato e' in vigore costituira' la base per asserire, sostenere o negare una rivendicazione alla sovranita' territoriale nell'Antartide, ne' per creare alcun diritto alla sovranita' dell'Antartide. Nessuna nuova rivendicazione od estensione di una rivendicazione esistente alla sovranita' territoriale nell'Antartide potra' essere fatta valere mentre il presente Trattato e' in vigore.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;963~artiv · fonte su Normattiva