[1]ARTICOLO X.

[2]1. Nel caso abbia a sorgere una controversia fra due o piu' Parti Contraenti sull'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, tali Parti Contraenti si consulteranno fra loro al fine di comporre la controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, componimento giudiziale o altri mezzi pacifici di loro propria scelta. 2. Ogni controversia di questo tipo che non venga composta in tale modo, dovra', con il consenso in ogni caso di tutte le parti in controversia, essere deferita alla Corte Internazionale di Giustizia perche' venga risolta; tuttavia il mancato accordo sul deferimento alla Corte Internazionale non dispensera' le parti in controversia dall'obbligo di continuare a cercare di comporre la controversia con uno qualsiasi dei mezzi pacifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;963~artx · fonte su Normattiva