Art. vi
[1]ARTICOLO VI.
[2]Le disposizioni del presente Trattato si applicheranno all'area situata a sud del 60° di latitudine sud, ivi incluse tutte le piattaforme di ghiaccio, ma nulla nel presente Trattato potra' pregiudicare o in ogni modo ledere i diritti, o l'esercizio dei diritti di ogni Stato in base al diritto internazionale per quanto riguarda le zone di alto mare poste all'interno di tale area.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
