[1]ARTICOLO VI.

[2]Le disposizioni del presente Trattato si applicheranno all'area situata a sud del 60° di latitudine sud, ivi incluse tutte le piattaforme di ghiaccio, ma nulla nel presente Trattato potra' pregiudicare o in ogni modo ledere i diritti, o l'esercizio dei diritti di ogni Stato in base al diritto internazionale per quanto riguarda le zone di alto mare poste all'interno di tale area.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;963~artvi · fonte su Normattiva