Art. v
[1]ARTICOLO V.
[2]1. Sara' vietata ogni esplosione nucleare nell'Antartide nonche' il deposito in detta regione di scorie radioattive. 2. In caso di conclusione di accordi internazionali relativi all'uso dell'energia nucleare, incluse le esplosioni nucleari e la eliminazione di scorie radioattive, ai quali siano parti tutte le Parti Contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni di cui all'articolo IX, verranno applicate all'Antartide le norme stabilite in base a tali Accordi.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
