[1]ARTICOLO V.

[2]1. Sara' vietata ogni esplosione nucleare nell'Antartide nonche' il deposito in detta regione di scorie radioattive. 2. In caso di conclusione di accordi internazionali relativi all'uso dell'energia nucleare, incluse le esplosioni nucleari e la eliminazione di scorie radioattive, ai quali siano parti tutte le Parti Contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni di cui all'articolo IX, verranno applicate all'Antartide le norme stabilite in base a tali Accordi.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;963~artv · fonte su Normattiva