(1) Le spese inerenti all'installazione e al funzionamento dell'agenzia, fatte nel limite delle somme iscritte a ciascun capitolo del bilancio preventivo, sono coperte, per la parte eccedente l'ammontare delle entrate accertate di cui all'articolo 13, da un contributo finanziario del Governo. (2) Il contributo previsto nel bilancio preventivo dell'agenzia e' versato dal Governo in quote semestrali anticipate uguali. (3) L'eventuale avanzo di gestione dell'agenzia accertato in sede di conto consuntivo, sara' portato in diminuzione della seconda quota semestrale del contributo relativa all'anno successivo.

Testo vigente dal 21 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;446~accordo-art12 · fonte su Normattiva