1. Le spese previste nel bilancio preventivo di un esercizio finanziario sono coperte dai contributi annuali versati dai membri della Commissione secondo le disposizioni dei paragrafi 2 (a) e 2 (b) dell'articolo X della Convenzione e dai contributi versati dai membri della Commissione secondo il paragrafo 2 (c) dell'articolo X della Convenzione. 2. Dopo che la Commissione ha adottato il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario, il Segretario esecutivo ne trasmette copie a tutti i Membri della Commissione per notificar loro l'ammontare del loro contributo corrispondente a ciascun anno dell'esercizio finanziario invitandoli a pagare questo importo. 3. I contributi al bilancio sono pagabili nella moneta determinata dalla Commissione. 4. I nuovi membri della Commissione ammessi durante il primo semestre di un anno qualunque sono tenuti a versare per intero l'ammontare del contributo annuale che sarebbe stato loro richiesto se avessero fatto parte della Commissione al momento del calcolo dei contributi annuali secondo il paragrafo 2 dell'articolo X della Convenzione. 5. I nuovi membri della Commissione ammessi durante l'ultimo semestre di un anno qualunque sono tenuti a pagare la meta' del contributo annuale di cui al paragrafo 4 di cui sopra. 6. Le spese di bilancio di un esercizio finanziario possono anche essere coperte con i contributi volontari dei membri della Commissione o di altra provenienza, e con altri proventi spettanti alla Commissione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~regolamento-finanziario-art4 · fonte su Normattiva