[1](1) Ciascuna delle parti puo' denunciare il presente accordo. La denuncia avra' effetto due anni dopo la data della notifica. (2) Nel caso di denuncia da parte dell'Italia dell'accordo de L'Aja riveduto, gli effetti del presente accordo cesseranno il giorno in cui la suddetta denuncia diverra' operante.

[2]IN FEDE DI CHE; i sottoscritti rappresentanti, debitamente a cio' autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

[3]FATTO a Roma il 17 aprile 1972 in due originali, ciascuno di essi redatto nelle lingue italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per l'Istituto internazionale dei brevetti G. FINNISS

[4]Per il Governo italiano Pio ARCHI - Giorgio RANZI

[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 21 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;446~accordo-art18 · fonte su Normattiva