(1) Il presente accordo entrera' in vigore un mese dopo il deposito dello strumento di adesione dell'Italia all'accordo de L'Aja riveduto. (2) L'agenzia, dopo la sua istituzione, sara' messa in funzione secondo una progressione e le modalita' da stabilire di comune accordo tra il direttore generale dell'Istituto e l'U.C.B.
Testo vigente dal 21 settembre 1974
