[1]1. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la presente convenzione con notifica scritta ai governi depositari. 2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data alla quale la notifica sara' stata ricevuta dai governi depositari.

[2]IN FEDE DI CIO' i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

[3]FATTO a Montreal, il giorno ventitre del mese di settembre dell'anno millenovecentosettanta, in tre copie originali comprendenti ciascuna quattro testi autentici in lingua francese, inglese, spagnola e russa.

[4](seguono le firme).

Testo vigente dal 11 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;906~art16 · fonte su Normattiva