(1) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 dell'accordo de L'Aja riveduto, l'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato in seguito "U.C.B.", rimette gratuitamente all'agenzia tutta la documentazione relativa ai brevetti italiani che e' necessaria per l'adempimento dei compiti dell'agenzia. (2) L'U.C.B. rimette, inoltre, gratuitamente all'agenzia, in quanto ne disponga i fascicoli dei brevetti rilasciati dagli Stati esteri, come pure i bollettini dove sono pubblicate le informazioni relative ai detti brevetti. (3) Il Governo, le amministrazioni italiane, gli enti e le imprese italiane interessate possono mettere a disposizione dell'agenzia la documentazione che, d'accordo con l'Istituto, ritengono utile all'adempimento dei compiti dell'agenzia stessa. (4) L'agenzia si procura qualsiasi altra documentazione bibliografica in lingua italiana che, di comune accordo tra l'U.C.B. e l'Istituto, e' considerata necessaria all'adempimento dei suoi compiti.

Testo vigente dal 21 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;446~accordo-art2 · fonte su Normattiva