[1]PREMESSA

[2]I governi parti del presente Accordo e denominati in seguito "le Parti Contraenti", Notando che l'Accordo sulle stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, concluso a Parigi il 25 febbraio 1964, quale e' stato riveduto e prorogato, avra' termine il 30 giugno 1975, Riconoscendo che oltre all'acquisizione delle informazioni meteorologiche su scale nazionale ed al loro scambio fra paesi, l'acquisizione e lo scambio delle informazioni meteorologiche provenienti da altre zone sono ugualmente indispensabili per permettere ai servizi meteorologici dei diversi paesi del globo di adempiere efficacemente i loro obblighi e che una cooperazione internazionale costituisce il mezzo migliore per ottenere tali informazioni, Considerando che il sistema di stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord e' indispensabile per fornire un'assistenza meteorologica nell'Atlantico del Nord, in Europa e nel Mediterraneo e che contribuisce in ragguardevole misura alla prestazione di servizi in altre regioni dell'emisfero settentrionale, Considerando che un gran numero di attivita' umane dipende sempre piu' dalle informazioni meteorologiche, Convinti, di conseguenza, della necessita' di mantenere in servizio una rete di stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord per soddisfare le esigenze meteorologiche sopra menzionate in generale e per garantire, in particolare, la messa in opera integrale del Programma della Veglia meteorologica mondiale, Concordano quanto segue:

[3]ARTICOLO 1. (Definizioni).

[4]Ai fini del presente Accordo, i termini qui appresso elencati sono impiegati nel senso seguente:

  • 1)"Organizzazione": l'Organizzazione meteorologica mondiale;
  • 2)"Segretario Generale": il Segretario generale dell'Organizzazione;
  • 3)"Stazioni": le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord indicate nell'allegato I del presente Accordo;
  • 4)"Navi": le navi in servizio presso tali stazioni;
  • 5)"Parti concessionarie del diritto di esercizio": le parti Contraenti che gestiscono l'esercizio di navi;
  • 6)"Consiglio": il Consiglio stabilito in virtu' del paragrafo 1) dell'articolo 4;
  • 7)"Spese di esercizio": le spese indicate al paragrafo 2, sezione A, dell'allegato III;
  • 8)"Spese di immobilizzo": le spese indicate al paragrafo 2, sezione B, dell'allegato III.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;964~accordo-art1 · fonte su Normattiva