[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA SULLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE E DEI CONTATTI MILITARI

[2]IL Governo della Repubblica Italiana il Governo della Repubblica di Lettonia (qui di seguito denominate."le Parti"): desiderando rafforzare i rapporti reciproci secondo lo spirito e la lettera della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa, della Carta di Parigi, del Documento di Vienna del 1992 e di altri documenti dell'OSCE in materia, allo scopo di portare avanti la cooperazione in atto nell'ambito del Consiglio di Cooperazione del Nord Atlantico, desiderando partecipare all'instaurazione della democrazia, della pace e dell'unita' basata su di un meccanismo di' cooperazione in tutto il Continente Europeo, riconoscendo che questo accrescera' la sicurezza tra gli Stati europei e quindi la sicurezza di tutta l'Europa, riconoscendo che l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e' il pilastro della stabilita' e della sicurezza, volendo rafforzare la cooperazione pacifica e la stabilita' in Europa, desiderando integrare e potenziare la cooperazione intrapresa nell'ambito della Partnership for Peace, esprimendo il desiderio di promuovere la fiducia reciproca tramite la cooperazione dei Ministeri della Difesa di entrambi i Paesi e delle loro Forze Armate, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1 1. Il presente Accordo istituisce, nel rispetto delle legislazioni vigenti sul territorio di ciascuna Parte ed in conformita' con gli obblighi da esse assunti a livello internazionale, la seguente struttura di cooperazione militare tra le Parti e le loro Forze Armate: aspetti organizzati e procedurali delle attivita' dei Ministeri della Difesa e delle Forze Armate intese a sviluppare delle forze armate controllate in modo democratico, responsabili e gestite con efficienza, un dialogo bilaterale e uno scambio d'idee nel settore della difesa, dei suoi principi, della sicurezza, del controllo degli armamenti, dell'industria per la difesa e della politica degli approvvigionamenti, scambi di idee nel campo della cooperazione tra i settori della formazione, amministrazione e gestione del personale militare, le Parti possono stabilire altri settori di cooperazione di comune accordo. 2. Le questioni dettagliate relative alla cooperazione nei settori specificati nel paragrafo 1 del presente articolo possono essere definite esattamente dalle Parti sotto forma di protocolli aggiuntivi del presente Accordo. 3. La cooperazione puo' aver luogo sotto forma di scambi di personale o di informazioni.

Testo vigente dal 4 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;11~accordo-art1 · fonte su Normattiva