Art. 2 (Accordo) — Obblighi delle Parti Contraenti
Le Parti Contraenti si impegnano sia a finanziare, sia a fornire, mantenente in buono stato, gestire e finanziare le navi destinate a delle stazioni nell'Atlantico del Nord, conformemente alle disposizioni contenute nel presente Accordo e nei suoi allegati I, II e III, che ne sono parte integrante.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
