• 1)Il presente Accordo restera' in vigore fino al 31 dicembre 1981, e sara' in seguito tacitamente prorogato di anno in anno, a meno che il Consiglio non decida di porvi termine.
  • 2)Se il Consiglio decide di porre termine all'Accordo, deve prendere tutte le decisioni necessarie relative alla liquidazione dell'Accordo. Il Consiglio puo' affidare tale liquidazione al Segretario generale.
  • 3)Salvo il caso in cui il Consiglio abbia diversamente deciso, ogni saldo in eccedenza al momento della liquidazione e' suddiviso fra le Parti Contraenti che sono allora parti dell'Accordo, proporzionalmente ai contributi da esse versati a partire dalla data in cui sono divenute parti del presente Accordo. Un eventuale deficit al momento della liquidazione e' coperto dalle Parti Contraenti che sono allora parti dell'Accordo, proporzionalmente all'ammontare dei loro contributi fissato per l'esercizio finanziario in corso.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;964~accordo-art17 · fonte su Normattiva