• 1)Ogni Parte puo' proporre l'emendamento del presente Accordo mediante notifica scritta al Segretario della Commissione Europea dell'Aviazione Civile, che provvede immediatamente a comunicare l'emendamento proposto tutte le altre Parti. Se il venticinque almeno delle Parti (compresa la Parte che propone l'emendamento) decide di comune accordo di tenere una riunione delle Parti al fine di esaminare detto emendamento, la Commissione Europea dell'Aviazione Civile convoca detta riunione, notificandone le Parti con almeno tre mesi di anticipo.
  • 2)Ogni proposta di emendamento, approvata da una maggioranza delle Parti che partecipano alla riunione di cui, al paragrafo 1 del presente Articolo, e che ottiene poi l'accordo di due terzi delle Parti, e' sottoposta a tutte le Parti per ratifica, approvazione o accettazione.
  • 3)L'emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato, trenta giorni dopo che le due Parti abbiano depositato il loro strumento di ratifica o la loro notifica di approvazione o di accettazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
  • 4)L'emendamento entra in vigore, nei confronti di ciascuna Parte che lo ratifica, lo approva o lo accetta successivamente, il trentunesimo giorno dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, o della sua notifica di approvazione o di accettazione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;393~accordo-art13 · fonte su Normattiva