• 1)Le Parti concessionarie del diritto di esercizio sono rimborsate al 90 per cento delle spese di esercizio sostenute per assicurare i servizi convenuti, conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 12 e dell'allegato III.
  • 2)Le Parti concessionarie del diritto di esercizio ricevono la somma stabilita per i loro immobilizzi conformente alle disposizioni degli articoli 10 e 12 e dell'allegato III.
  • 3)Nonostante le disposizioni contenute nei paragrafi 1) e 2) del presente articolo, alle Parti concessionarie del diritto di esercizio non sono rimborsate ne' pagate somme superiori all'ammontare totale dei contributi effettivamente ricevuti dall'Organizzazione, conformemente all'articolo 12, previa deduzione delle spese che devono essere rimborsate all'Organizzazione in virtu' delle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo.
  • 4)Le spese annue sostenute dall'Organizzazione per l'amministrazione del presente Accordo le sono rimborsate, deduzione fatta degli interessi maturati a titolo di contributi.
  • 5)L'unita' di conto e' la lira sterlina. Tutte le somme pagate all'Organizzazione o da essa sono versate nell'unita' di conto.
  • 6)L'esercizio finanziario comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. Tuttavia, il primo esercizio finanziario comincia il 1 luglio 1975 e termina il 31 dicembre 1976.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;964~accordo-art7 · fonte su Normattiva