Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati
Art. 3 (Accordo) — Obblighi delle Parti concessionarie del diritto di esercizio
- 1)Le Parti concessionarie del diritto di esercizio si impegnano a che le navi che esse gestiscono presso le stazioni assicurino i servizi specificati nell'allegato II del presente Accordo.
- 2)Una Parte concessionaria del diritto di esercizio puo' accordarsi con un'altra Parte Contraente perche' quest'ultima assicuri temporaneamente i servizi che forniva la prima. Un simile accordo non comportera' alcun aumento degli oneri finanziari delle altre Parti Contraenti. Tale accordo e le ragioni che l'hanno motivato sono notificate al Segretario generale. Per ogni accordo di questo genere, che non rivesta tuttavia carattere temporaneo, secondo il quale un'altra parte contraente assumerebbe l'incarico dei servizi forniti da una Parte concessionaria del diritto di esercizio, e' necessaria l'autorizzazione del Consiglio.
- 3)Nel caso in cui una Parte concessionaria del diritto di esercizio non potesse, durante un periodo superiore a quarantacinque giorni, assicurare i servizi che le incombono, ne informa le altre Parti Contraenti per il tramite del Segretario generale indicandone i motivi e la durata probabile di tale situazione. Se le circostanze cosi' create non incontrano un'accettazione generale, il Segretario generale convoca una sessione del Consiglio.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
