Alle Parti concessionarie del diritto di esercizio sono rimborsate dalle Parti Contraenti le loro spese di immobilizzo approvate dal Consiglio; a questo fine e' loro versata una somma, stabilita conformemente a delle tabelle di annualita' ed al tasso di interesse in vigore nei loro paesi, alla data dell'investimento, per il finanziamento di analoghi progetti governativi. Nel sottoporre il conto finale delle loro spese di esercizio effettive e le loro previsioni di bilancio, conformemente ai paragrafi 1) a) ii) e 1) bi dell'articolo 9, le Parti concessionarie del diritto di esercizio dichiarano il loro diritto al ricupero delle spese di immobilizzo, secondo il metodo prescritto dal paragrafo 2, sezione B, dell'allegato III.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;964~accordo-art10 · fonte su Normattiva