Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati
Art. 9 (Accordo) — Spese di esercizio e di amministrazione
- 1)Il 1 aprile di ogni anno al piu' tardi, ogni Parte consessionaria del diritto di esercizio sottopone al Segretario generale:
- a)per l'esercizio finanziario trascorso:
- i)un rapporto sull'esercizio della propria o delle proprie stazioni e sui servizi che vi sono stati assicurati;
- ii)il conto finale delle proprie spese di esercizio effettive, secondo il metodo prescritto dal paragrafo 2, sezione A, dell'allegato III;
- b)per l'esercizio finanziario successivo, le previsioni di bilancio concernenti le proprie spese di esercizio, secondo il metodo prescritto dal paragrafo 2, sezione A, dell'allegato III.
- 2)il 1 aprile di ogni anno al piu' tardi, l'Organizzazione prepara delle previsioni di bilancio concernenti le proprie spese per l'esercizio finanziario successivo.
- 3)Ogni Parte concessionaria del diritto di esercizio esprime tutte le sue spese effettive e previste nella propria moneta. Il Segretario generale converte le cifre indicate nell'unita' di conto specificata all'articolo 7, paragrafo 5), al tasso del cambio ufficiale delle Nazioni Unite in vigore al 1 aprile.
- 4)Sottoponendo le loro previsioni di bilancio, ogni Parte concessionaria del diritto di esercizio come pure l'Organizzazione forniscono una spiegazione completa delle cause che sono all'origine di eventuali differenze rispetto alle loro previsioni di bilancio per l'esercizio precedente.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
