[1](Notifica dell'indirizzo dell'Amministrazione alla quale debbono essere comunicate le proposte di emendamento agli allegati al presente Accordo)

[2]Ogni Stato, nel momento in cui firmera', ratifichera', accettera' o approvera' il presente Accordo o vi aderira', notifichera' al Segretario generale il nome e l'indirizzo della propria amministrazione a cui debbono essere comunicate, conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del presente Accordo, le proposte di emendadamento agli allegati a tale Accordo.

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;922~accordo-art10 · fonte su Normattiva