Art. 9 (Accordo) — Procedura di emendamento degli allegati II e III al presente Accordo
1. Gli allegati II e III al presente Accordo potranno essere emendati con la procedura definita nel presente articolo. 2. Su richiesta di una Parte contraente ogni emendamento proposto da tale Parte agli allegati II e III al presente Accordo sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa (CEE). 3. Se viene adottato dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e se tale maggioranza comprende la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, tale emendamento sara' comunicato per l'accettazione alle amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti dal Segretario generale. 4. Tale emendamento sara' accettato se, entro sei mesi dalla data di tale comunicazione, meno di un terzo delle amministrazioni competenti delle Parti contraenti avra' notificato al Segretario generale la propria obiezione all'emendamento. 5. Ogni emendamento approvato sara' comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti ed entrera' in vigore tre mesi dopo la data di tale comunicazione.
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
